Il Paese e la sua Storia

    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

< Torna indietro

COSTITUZIONE DI CONVIVENZE DI FATTO TRA PERSONE UNITE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA

Legge 20 maggio 2016, n. 76


Con l'entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n.76, è possibile procedere alla formalizzazione anagrafica delle convivenze di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia.
  
I requisiti per far luogo alla registrazione della convivenza di fatto sono i seguenti:

  1. Deve trattarsi di persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

  2. Le persone devono essere conviventi e iscritte nel medesimo stato di famiglia anagrafico, nonché abitualmente dimoranti al momento della dichiarazione costitutiva della convivenza.

  3. Le persone non devono essere vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;

  4. Le persone non devono essere vincolate tra loro o con soggetti terzi da matrimonio o da unione civile. Pertanto devono essere entrambe di stato civile libero.

  5. La convivenza può riguardare indifferentemente coppie eterosessuali od omosessuali.

La disciplina di dettaglio della convivenza di fatto è regolata dai commi 36-65 della Legge di cui sopra, e può essere approfondita selezionando il seguente link.

La convivenza di fatto si costituisce presentando all'Ufficiale d'Anagrafe, apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati davanti al pubblico ufficiale ovvero inoltrata via posta elettronica o certificata, lettera raccomandata allegando fotocopia del documenti di identità di entrambi gli interessati.
In ogni caso l'atto costituisce formale dichiarazione resa a pubblico Ufficiale. Pertanto qualora l'Ufficiale d'Anagrafe accerti che siano state rese dichiarazioni non corrispondenti al vero, il rilascio delle stesse costituisce illecito penale che il pubblico ufficiale deve obbligatoriamente segnalare all'autorità di pubblica sicurezza. Ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale la falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale è punita con la reclusione fino a due anni.

Dopo aver reso all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di sui sopra, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio o da un avvocato.

La convivenza di fatto dichiarata all'Ufficiale d'Anagrafe si scioglie nei seguenti casi:

  1. cessazione della coabitazione per cambiamento di dimora abituale di uno dei conviventi nonché per variazione di residenza di uno di essi;

  2. accertata irreperibilità di fatto di uno dei conviventi;

  3. celebrazione di matrimonio o unione civile tra loro o con soggetti terzi;

MODULISTICA

oggetto

link

pdf

DICHIARAZIONE COSTITUTIVA DI CONVIVENZA DI FATTO  
Disciplina completa delle convivenze di fatto tra persone unite da legami affettivi di coppia  
Informativa sulla protezione dei dati (informativa sulla privacy) ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679L'informativa deve essere solo visionata ma non deve essere presentata né richiede sottoscrizione o consenso da parte degli utenti.  

 

 

ALTRI CONTENUTI INTERESSANTI

HOME PAGE DEMOGRAFICI
GLI ALTRI SETTORI DELL'AREA SDC
STATISTICHE DEMOGRAFICHE
I COGNOMI PIÙ DIFFUSI NEL COMUNE
PASIAN DI PRATO ONLINE
CARTA TOPOGRAFICA
STRADARIO