DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO - Estratto della Legge 20
maggio 2016, n. 76, (commi 36-65)
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai
commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui
all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli
stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento
penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i
conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza
nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di
organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche,
private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto puo'
designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o
limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere
e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di
morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 è
effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di
impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo
337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della
casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto
di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo
pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i
cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili
del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a
tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene
meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare
stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di
unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o
di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune
residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel
contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un
nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di
tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di
condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è
aggiunto il seguente: «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al
convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati
con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di
partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto
di società o di lavoro subordinato».
47. All'articolo 712, secondo comma, del
codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono
inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto puo' essere
nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora
l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle
norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404
del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di
fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione
del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi
criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge
superstite.
50. I conviventi di fatto possono
disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune
con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le
sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a
pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne
attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi,
il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha
autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere
entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di
residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli
articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca
l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono
effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il
contratto puo' contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le
modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in
relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro
professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione
dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel
contratto di convivenza puo' essere modificato in qualunque momento
nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente
alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto
di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni
anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a
carico delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non puo'
essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. II contratto di convivenza è affetto
da nullità insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi
abbia interesse se concluso: a) in presenza di un vincolo
matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di
convivenza; b) in violazione del comma 36; c) da persona minore di
età; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna
per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di
convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di
interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura
cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice
civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si
risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c)
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed
altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di
convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve
essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di
convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime
patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo
scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma
la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti
reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da
un contratto di convivenza il professionista che riceve o che
autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma
52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante
dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella
disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a
pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta
giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del
comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile
deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha
ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di
matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del
comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto
devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il
contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché
provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta
risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di
residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31
maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente: «Art. 30-bis (Contratti
di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge
nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza
si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente
localizzata. 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed
internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».
65. In caso di cessazione della
convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente
di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in
stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo
proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata
ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini
della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi
dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del
convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui
fratelli e sorelle.
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