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PRINCIPALI MODULI PER
CHIEDERE AI SERVIZI DEMOGRAFICI
PROVVEDIMENTI E VARIAZIONI ANAGRAFICHE
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INFORMATIVA IMPORTANTE
(nuova
normativa dal 9 maggio 2012):
La richiesta di iscrizione anagrafica costituisce formale dichiarazione resa a pubblico ufficiale e può essere inoltrata solo se il dichiarante e le altre persone interessate
abbiano assunto stabilmente la propria dimora abituale nell’alloggio oggetto dichiarazione, ovvero – nel caso in cui la dimora non sia continuativa –
rientrino con regolarità nel predetto alloggio con le condizioni di reperibilità specificate nel modulo a parte.
La sussistenza della dimora abituale è oggetto di procedimento di accertamento da parte della Polizia Municipale o del Messo Comunale, nei 45 giorni successivi alla data della dichiarazione, anche mediante l’assunzione di altre informazioni rilevanti da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe.
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012, in caso di esito negativo degli accertamenti disposti, ove fossero state rese dichiarazioni non corrispondenti al vero, il rilascio di dette dichiarazioni
costituisce illecito penale.
In tal caso verrà automaticamente ripristinata la posizione anagrafica precedente e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Inoltre l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà obbligatoriamente segnalare l’illecito, penalmente rilevante, all’autorità di pubblica sicurezza. Ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale
la falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale è punita con la reclusione fino a due
anni.
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