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NORMATIVA DI RIFERIMENTO - TERRE
E ROCCE DA SCAVO
La disciplina del
riutilizzo delle terre e rocce da scavo è dettata dalle seguenti
norme: il D.M. n. 161/2012 per le terre e rocce da scavo che
provengono da attività o opere soggette a VIA o AIA; l’art.
41-bis del D.L. 69/2013 per i cantieri inferiori a 6.000 mc e
per tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012. In
particolare, le disposizioni di cui all’art. 41 bis del D.L.
69/2013 prevedono che il proponente o il produttore debbano
trasmettere una specifica dichiarazione, resa sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’ARPA FVG
attestando il rispetto delle condizioni previste dalla legge per
poter eseguire il riutilizzo del materiale escavato. Al termine
dell’utilizzo, inoltre, il produttore deve confermare alle
autorità territorialmente competenti, ai sensi del comma 2
dell'art. 41-bis citato, che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati.
Per maggiori
informazioni in merito alla procedura e per scaricare la
modulistica predisposta consultare il sito internet di ARPA FVG
al seguente indirizzo
http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/terre-e-rocce.html
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