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CONSUNTIVI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CANDIDATI ALLA
CARICA DI SINDACO E DALLE LISTE
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
Ai sensi
dell'art. 78, comma 3, della Legge regionale 5 dicembre 2013, n.19,
entro quarantacinque giorni dall’insediamento del consiglio comunale, i
candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste
civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute
distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla
provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il
documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio del Comune; nel medesimo
albo viene altresì data notizia dell’eventuale mancata presentazione del
documento.