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Semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio
o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

Separazioni e divorzi (o modifica delle condizioni) con assistenza di avvocato I coniugi che intendano raggiungere un accordo per la separazione personale e il divorzio, o per modificare le condizioni di separazioni o divorzi già formalizzati, possono rivolgersi a uno o più avvocati al fine di ricevere assistenza nella conclusione di un accordo negoziale per la soluzione consensuale.

I coniugi possono rivolgersi ad un avvocato ai fini di cui sopra, nei seguenti casi:

  1. In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti. In tali casi l'accordo raggiunto deve ottenere il nulla-osta del Procuratore della Repubblica, necessario affinché l'avvocato possa inoltrare l'accordo al Comune per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

  2. In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti. In tali casi l'accordo deve ottenere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, rilasciato nel caso in cui il Procuratore rilevi che l'accordo risponde all'interesse dei figli.
    Qualora il Procuratore ritenga che l'accordo non risponde all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del Tribunale per la comparizione delle parti.
    Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato inoltra l'accordo al Comune per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

  3. Per il divorzio: quando siano trascorsi i termini minimi di ininterrotta separazione.

Con la presente modalità il procedimento comporta per i coniugi il pagamento delle spese derivanti dall'assistenza dell'avvocato o degli avvocati, nonché eventuali spese derivanti dagli adempimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria.

           
           
           
           
           
           
           

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