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Semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di
divorzio
o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio
Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Separazioni e divorzi (o modifica delle condizioni) con assistenza di
avvocato |
I coniugi che intendano raggiungere un accordo per la separazione personale e il
divorzio, o per modificare le condizioni di separazioni o divorzi già
formalizzati, possono rivolgersi a uno o più avvocati al fine di ricevere
assistenza nella conclusione di un accordo negoziale per la soluzione
consensuale. I coniugi possono rivolgersi ad un avvocato ai fini di cui sopra,
nei seguenti casi:
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In mancanza di figli minori o maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti. In
tali casi l'accordo raggiunto deve ottenere il nulla-osta del Procuratore
della Repubblica, necessario affinché l'avvocato possa inoltrare l'accordo al
Comune per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficiale dello Stato
Civile.
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In presenza di figli minori o maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti. In
tali casi l'accordo deve ottenere l'autorizzazione del Procuratore della
Repubblica, rilasciato nel caso in cui il Procuratore rilevi che l'accordo
risponde all'interesse dei figli.
Qualora il Procuratore ritenga che l'accordo non risponde all'interesse dei
figli lo trasmette al Presidente del Tribunale per la comparizione delle
parti.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato inoltra l'accordo al Comune
per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.
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Per il divorzio: quando siano trascorsi
i termini minimi
di ininterrotta separazione.
Con la presente modalità il procedimento comporta
per i coniugi il pagamento delle spese derivanti dall'assistenza dell'avvocato o degli avvocati, nonché eventuali spese derivanti dagli
adempimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria.
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