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Semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio
o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

Separazioni e divorzi (o modifica delle condizioni) dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

I coniugi che intendano procedere consensualmente ad un accordo per la separazione personale e il divorzio o per modificare le condizioni di separazioni o divorzi già formalizzati possono rivolgersi anche all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

I coniugi possono rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile, solo nei seguenti casi:

  1. Quando sussista pieno accordo tra i coniugi sulla volontà di far luogo alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni;

  2. In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti.

  3. Quando l'accordo non debba contenere patti di trasferimento patrimoniale.

  4. Per il divorzio: quando siano trascorsi i termini minimi di ininterrotta separazione.

Nei casi di cui sopra i coniugi dovranno presentarsi congiuntamente all'Ufficio dello Stato Civile per comunicare il proprio interessamento all'avvio del procedimento. Nell'occasione i coniugi saranno invitati a compilare una formale dichiarazione di comunicazione dei dati.

Successivamente l'Ufficiale dello Stato Civile acquisirà dai coniugi, dagli Enti competenti e da altri soggetti interessati tutta la documentazione necessaria, fissando la data per la ricezione della dichiarazione di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni. In tale occasione i coniugi possono valersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato.

Contestualmente alla formale redazione dell'atto di Stato Civile, l'Ufficiale fisserà un'ulteriore data di comparizione dei coniugi non prima di trenta giorni: in tale data i coniugi dovranno confermare formalmente dell'accordo; la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo con annullamento del procedimento.

Con la presente modalità il procedimento comporta per i coniugi - qualora non assistiti da avvocati - il pagamento di un diritto fisso pari a € 16,00.
Nel caso in cui i coniugi intendano valersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, dovranno farsi carico degli oneri conseguenti.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficiale dello Stato Civile al numero 0432-645924, o scrivere una e-mail all'indirizzo: anagrafepasian.it   

     
     
     
     

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